Term Sheet: a cosa serve e quando conviene farlo

Quando va predisposto e a che cosa serve il term sheet? Quali sono le differenze con la lettera di intenti o memorandum of understandings?

Pubblicato il 17 Mag 2022

Alcuni dei quesiti che sempre più spesso vengono posti da coloro che hanno lanciato una startup ed hanno cominciato a negoziare con potenziali investitori riguardano il term sheet.

Cos’è il term sheet e a che cosa serve?

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

Innanzitutto, si sente spesso parlare, oltre che di term sheet, anche di lettera di intenti o memorandum of understandings. Quali le differenze?

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Term sheet, lettera di intenti, nonché memorandum of understandings sono espressioni utilizzate nella prassi per identificare la stessa tipologia di documento, ossia un documento che non è finalizzato a vincolare le parti alla realizzazione dell’operazione di investimento, bensì ha lo scopo di confermare l’intenzione delle parti di procedere con le negoziazioni e di aiutarle nello svolgimento delle stesse.

Il term sheet può essere figurativamente considerato come un punto di arrivo per le negoziazioni condotte fino a quel momento dai soci fondatori della startup insieme ai potenziali investitori e, allo stesso tempo, un punto di partenza per le negoziazioni future che dovrebbero condurre alla finalizzazione dell’accordo di investimento.

Quando va predisposto il term sheet?

Il term sheet dovrebbe aiutare le parti, che hanno già intrapreso delle trattative, a portare avanti le negoziazioni per arrivare alla firma dell’accordo di investimento. E per questo, il term sheet dovrebbe servire a:

  1. confermare l’intenzione reciproca delle parti di proseguire nelle trattative;
  2. cristallizzare quei punti su cui vi è già un accordo di massima;
  3. definire la struttura e la tempistica dell’operazione;
  4. disciplinare la fase successiva delle negoziazioni, stabilendo tempi e modalità;
  5. identificare le questioni che dovranno essere oggetto di ulteriore negoziazione, nonché oggetto di una disciplina dettagliata nell’accordo di investimento.

Il term sheet è sempre necessario? In quale fase dell’operazione di investimento dovrebbe collocarsi la redazione e la negoziazione di un term sheet?

La necessità o meno di predisporre tale documento dipende dai tempi, dalla complessità dell’operazione di investimento e dalla tipologia delle parti coinvolte.

Nel caso in cui le parti siano riuscite già nella prima fase delle negoziazioni ad accordarsi su tutti i punti dell’operazione e siano intenzionate a chiudere rapidamente le trattative, potrebbe essere più efficiente e conveniente (anche per un risparmio di tempo e di costi) procedere direttamente alla redazione dell’accordo di investimento.

Ciò è possibile (ed auspicabile) che succeda per lo meno quando si sta negoziando un investimento nella fase seed, che vede coinvolti prevalentemente business angel.

Diversamente, se la negoziazione si è protratta nel tempo e le parti non sono ancora giunte ad un accordo, potrebbe risultare utile mettere nero su bianco i punti principali che sono stati oggetto di negoziazione fino a quel momento, nonché verificare il reciproco interesse delle parti di proseguire nelle trattative per definire le questioni rimaste ancora aperte.

In ogni caso, a prescindere dalle considerazioni sulla tempistica e complessità di una operazione, quando gli investitori sono rappresentati da fondi di investimento, solitamente questi ultimi hanno necessità di sottoscrivere un term sheet da sottoporre all’attenzione dei rispettivi comitati interni ai fini dell’approvazione dell’operazione.

Qual è l’efficacia giuridica di un term sheet?

Da un punto di vista giuridico, il term sheet potrebbe rilevare per far valere la responsabilità pre-contrattuale delle parti coinvolte.

Il term sheet, se scritto bene, non dovrebbe vincolare le parti alla conclusione dell’operazione di investimento, ma dovrebbe vincolarle a proseguire le trattative in buona fede.

Pertanto, qualora una parte, dopo aver sottoscritto un term sheet con un’altra parte ed essersi impegnata a portare avanti le negoziazioni in buona fede, dovesse ritirarsi dalle trattative senza un giustificato motivo, quando le trattative siano in una fase ormai avanzata e dopo aver indotto l’altra parte a credere che l’operazione si sarebbe conclusa, quest’ultima (ossia la parte che ha subito l’interruzione improvvisa delle trattative) potrebbe agire nei confronti della parte che si è ritirata chiedendo di essere risarcita dei danni subiti dall’interruzione improvvisa delle trattative, purché sia in grado di provare di aver perso altre opportunità di business avendo confidato nel buon esito delle negoziazioni in corso.

Responsabilità del term sheet

Nella prassi, sono davvero rari i casi in cui tale responsabilità vien fatta valere. E’ difficile che una startup intraprenda un’azione legale nei confronti di un fondo (per una questione sia di costi che di reputazione), così come è alquanto inusuale che lo faccia un fondo di investimento o altro tipo di investitore.

Tuttavia, ciò non deve indurre a sottovalutare la rilevanza di tale documento ed a prestare (come purtroppo tropo spesso succede) poca attenzione alla redazione dello stesso.

Considerate le finalità del term sheet, l’aspetto più importante e delicato nella redazione di tale documento consiste nell’indicare quali clausole sono vincolanti per le parti e quali, invece, non lo sono.

La parte del term sheet relativa alla descrizione dell’operazione che riporta informazioni sui valori,  modalità e tempi di realizzazione dell’investimento non dovrebbe essere vincolante, in quanto tali questioni saranno oggetto di ulteriori discussioni ed approfondimenti nel corso delle successive negoziazioni e troveranno poi una disciplina dettagliata nell’accordo di investimento.

Clausole per negoziazioni, tempi e costi

Al contrario, dovrebbero essere considerate come vincolanti le clausole che stabiliscono la durata delle negoziazioni future, tempi e costi dell’attività di due diligence, ove prevista, impongono alle  parti di non negoziare con terzi per tutta la durata delle suddette negoziazioni, introducono un termine di efficacia del term sheet, indicano la legge applicabile ed il foro competente nel caso di controversia tra le parti in merito all’interpretazione ed esecuzione del term sheet, disciplinano le modalità di calcolo e di pagamento dei costi che potranno essere sostenuti dalle parti nel corso delle trattative.

Queste considerazioni sono rilevanti in quanto, il term sheet, se redatto in maniera dettagliata e senza le opportune distinzioni tra clausole vincolanti e no, potrebbe – in teoria – presentare le caratteristiche di un contratto preliminare ed essere interpretato come tale, vincolando le parti anche alla realizzazione dell’operazione di investimento.

Antonia Verna, Studio Legale Portolano Cavallo

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