Che cos’è il marchio e come proteggerlo online

Anche la startup deve occuparsi del marchio prima possibile per poterlo difendere, sopratutto online, ecco i consigli dell’avvocato

Pubblicato il 11 Set 2015

Cos’è il marchio e come proteggerlo?

Per una startup è fondamentale conoscere e dotarsi fin dai suoi primi passi degli strumenti idonei a proteggere i titoli di proprietà intellettuale e marchi in suo possesso.

L’elaborazione di un’idea, la creazione di un marchio, di un software e di una qualsiasi espressione della creatività potrebbe, infatti, essere compromessa dal non essersi dotati per tempo degli strumenti adeguati a proteggerla.

Che cos’è il marchio?

Il marchio è il tipico segno grafico distintivo che consente ad una società di presentarsi sul mercato distinguendosi dai concorrenti. Il valore di un marchio, generalmente destinato ad accrescersi nel tempo, è condizionato da diversi fattori quali il grado di notorietà acquisito ed il particolare carattere distintivo dello stesso. Per acquisire la proprietà di un marchio evitando in questo modo che altri lo possano utilizzare nelle rispettive attività imprenditoriali sono necessarie alcune attività preliminari. Innanzitutto bisogna scegliere l’estensione territoriale della tutela che si vuole assicurare al proprio marchio. Ci sono, infatti, diverse tipologie di marchio : marchio internazionale, marchio comunitario e nazionale. Operata tale scelta è opportuno verificare che altri non abbiano già registrato un marchio identico o simile a quello che si intende registrare. In questa ricerca sarà determinante l’assistenza di un consulente, poiché tale attività può rivelare delle criticità anche in relazione alla natura stessa del marchio (se marchio solo denominativo o anche figurativo o di forma). Svolti tali accertamenti preliminari si può procedere alla registrazione del marchio presso i diversi organismi competenti a ricevere le domande di registrazione, che variano a seconda della tipologia di marchio che si intende registrare.

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Per approfondimenti sulla registrazione dei marchi in Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed a livello comunitario l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intelletuale.

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La protezione del marchio online

Rivolgendo la nostra attenzione alla tutela dei marchi si può rilevare come lo sviluppo di internet abbia da un lato, creato le condizioni per l’elaborazione di nuove modalità di valorizzazione dei marchi e dei segni distintivi di impresa in generale accrescendo esponenzialmente le possibilità per un’impresa di far conoscere il proprio marchio a livello mondiale. Il fenomeno descritto ha, al contempo, favorito l’elaborazione di nuove e sempre più sofisticate modalità di sfruttamento non autorizzato dei marchi altrui a fronte delle quali non sempre la legislazione vigente è in grado di offrire risposte soddisfacenti.

Pensiamo, ad esempio, all’utilizzazione in rete di un marchio registrato altrui come metatag inserito nelle righe di codice di un sito web di un’impresa concorrente. Questa pratica finalizzata ad accrescere le possibilità di indicizzazione del sito web in questione da parte dei motori di ricerca costituisce senza dubbio una forma di concorrenza sleale e, al ricorrere di determinate condizioni, può costituire una forma di violazione del marchio. Ma come proteggere il proprio brand in questi casi? Innanzitutto, per tutelare efficacemente i propri brand è necessario assumere un atteggiamento proattivo.

Un monitoraggio costante della rete, avvalendosi se del caso dell’ausilio di società specializzate, costituisce un passaggio imprescindibile per individuare e contrastare possibili utilizzazioni indebite dei propri marchi. E’ necessario quindi, analizzare la situazione concreta con l’assistenza di un legale e scegliere insieme la strada più idonea.

Cosa succede nei casi di violazioni del marchio

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Nei casi più gravi e ripetuti di violazione è possibile che si rientri in una fattispecie penalmente rilevante e sarà, quindi, possibile in prima battuta ottenere il sequestro preventivo del sito del contraffattore, per poi indirizzare nei confronti di quest’ultimo richieste di risarcimento del danno subito in sede civile. Parimenti se l’illecita utilizzazione dei propri marchi costituisce soltanto un illecito civile sarà possibile richiedere l’emissione di un provvedimento d’urgenza, in tempi relativi brevi e con una procedura semplificata, al fine di ottenere la cessazione della violazione, per poi, con un azione di merito, richiedere il risarcimento dei danni subiti.

Per quantificare i danni subiti le Corti italiane, secondo le previsioni del codice della proprietà industriale, utilizzano diversi criteri: dal criterio del c.d. “prezzo del consenso”, secondo il quale il valore del risarcimento equivarrà al prezzo generalmente praticato dall’impresa per concedere in licenza l’utilizzo del proprio marchio al parametro del profitto del contraffattore (anche detto disgorgement), criterio che correla il valore del risarcimento ai profitti generati dal contraffattore in ragione dell’illegittima utilizzazione del marchio altrui.

Qui un approfondimento su un interessante caso giudiziario italiano.

Marco Bellezza – Studio legale Portolano Cavallo

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