Decreto rilancio, ecco tutte le misure per le startup

Pubblicato il 09 Giu 2020

Il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio) ha previsto diverse misure destinate a operare a favore delle imprese che, laddove possibile, sono applicabili anche alle startup, sul presupposto che queste abbiano già svolto attività nell’anno precedente (le misure più rilevanti in questo senso sono (i) le agevolazioni fiscali relative al versamento dell’IRAP; (ii) l’erogazione di contributi a fondo perduto nei confronti di imprese che abbiano riscontrato un decremento del fatturato; (iii) la concessione di un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa; e, infine, (iv) il rinvio al 30 settembre 2020 del termine per la rivalutazione delle partecipazioni in società non quotate, detenute da persone fisiche o da società di persone).

Il Decreto rilancio ha anche dedicato un’intera disposizione alle startup innovative prevedendo, in alcuni casi, l’applicazione delle nuove misure alle PMI innovative.

Il presente articolo si sofferma solo sulle misure indirizzate esclusivamente alle startup, precisando i casi in cui le stesse sia anche riferibili alle PMI innovative.

  1. Misure a sostegno della liquidità

Smart Money: le startup innovative potranno usufruire di contributi a fondo perduto fino a un totale di 10 milioni di euro da utilizzare per l’acquisizione di servizi da parte di incubatori, acceleratori, business angel e altri soggetti privati o pubblici che fornisco supporto alle startup innovative. I termini e le condizioni per la concessione di tali contributi saranno introdotti con decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio.

Ampliamento del programma Smart & Start di Invitalia: è previsto che siano destinate nuove risorse per un totale di 100 milioni di euro per l’anno 2020 al programma Smart & Start. Questo programma è volto a incentivare e sostenere la nascita e lo sviluppo delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico presenti sul territorio nazionale, tramite la concessione di finanziamenti agevolati, a copertura di un importo pari all’80% delle spese ammissibili (sono finanziabili le spese per l’acquisto di beni di investimento e del piano di impresa , per esempio: macchinari, hardware, marchi, licenze, know how ecc., nonché i costi che solitamente vengono sostenuti per garantire il funzionamento aziendale come materie prime, godimento di beni terzi ecc. Nel caso in cui la startup sia costituita da meno di dodici mesi, è prevista un’attività di tutoraggio avente come obiettivo quello di “insegnare” all’impresa a utilizzare le risorse concesse nella maniera più efficiente. Inoltre, il Decreto rilancio ha esteso alle startup innovative localizzate nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 la possibilità di restituire il finanziamento agevolato in misura ridotta pari al 70%. Questa misura era inizialmente prevista solo a favore delle startup situate in determinate regioni (in particolare, la misura è stata inizialmente concessa alle startup con sede in determinate città dell’Abruzzo e del Molise, nonché in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Ampliamento del Fondo a sostegno del venture capital: viene prevista un’estensione della capacità del Fondo a sostegno del venture capital (il Fondo), tramite l’aumento della dotazione del Fondo per un ammontare pari a 200 milioni di euro, nonché mediante la possibilità di eseguire investimenti a beneficio di startup e PMI innovative anche tramite: (i) la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi; (ii) l’erogazione di finanziamenti agevolati; (iii) la sottoscrizione di obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso (sembrerebbe che il Decreto rilancio ampli le modalità di investimento del Fondo dal momento che, secondo la disciplina già in vigore, il Fondo può eseguire investimenti solo (i) in fondi per il venture capital, ovvero (ii) in OICR che investono in fondi per il venture capital). Anche in questo caso, le misure attuative della nuova disposizione saranno disciplinate da un decreto attuativo del MISE, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio.

Quota riservata del Fondo di Garanzia PMI: è previsto che una quota pari a 200 milioni di euro del Fondo di Garanzia PMI sia riservata alle startup e PMI innovative e che il Fondo di Garanzia sia incrementato di 3.950 milioni per l’anno 2020. L’accesso al fondo è soggetto alle medesime modalità e condizioni disciplinate dal Decreto liquidità.

Fondo per il trasferimento tecnologico: al fine di promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all’utilizzo dei risultati della ricerca, e in particolare sostenere la crescita delle startup e delle PMI ad alto potenziale innovativo, il Decreto rilancio istituisce un apposito fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2020. L’obiettivo è quello di agevolare la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off.

Si prevede che per realizzare le suddette iniziative e investimenti, il MISE potrà avvalersi dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA), la quale è a sua volta autorizzata a istituire una fondazione di diritto privato denominata Fondazione Enea Tech.

Attendiamo il decreto attuativo del MISE (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio) per comprendere come saranno disciplinate le funzioni e le modalità operative del nuovo Fondo, nonché il ruolo operativo dell’ENEA.

First Payable Fund: è prevista l’istituzione di un apposito fondo con dotazione iniziale di 4 milioni di euro, con l’obiettivo di sostenere le fasi di concezione e pre-produzione dei videogame, funzionali alla realizzazione dei prototipi. L’agevolazione viene attuata tramite l’erogazione di contributi a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili e per un importo compreso tra 10 mila euro e 200 mila euro per singolo prototipo, nei confronti di specifiche società che soddisfano i requisiti elencati dal decreto.

I videogiochi sono destinati alla distribuzione diretta sul mercato internazionale e richiedono la presenza di diversi profili professionali altamente specializzati. La realizzazione del prototipo comporta l’esborso di ingenti risorse che avviene solitamente in regime di autofinanziamento. Alla luce di tali considerazioni, la costituzione del suddetto fondo oltre a facilitare la produzione dei prototipi dovrebbe portare benefici all’interno sistema Paese. Ciò spiega la ragione per cui diversi Paesi europei ed extra-europei hanno già attuato misure a sostegno della produzione dei videogiochi tramite l’istituzione di appositi fondi.

Le modalità di attuazione del suddetto fondo saranno stabilite tramite decreto del MISE, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del Decreto rilancio.

Investor Visa For Italy: al fine di agevolare l’ingresso in Italia di investitori stranieri provenienti da paesi extra-UE, sono state previste alcune modifiche al programma Investor Visa For Italy (introdotto dalla Legge di Bilancio 2017). Il programma in oggetto prevede che investitori di Paesi extra – UE possano richiedere un visto speciale, di durata biennale, tramite una procedura di rilascio digitale, se si impegnino a effettuare:

  • un investimento a medio-lungo termine non al di sotto di certe soglie di valore (da 2 milione a 500 mila euro, a seconda dei casi), in titoli di Stato e in quote o azioni di società di capitali costituite e operanti in Italia, incluse startup; ovvero
  • una donazione di almeno 1 milione di euro a sostegno di un progetto filantropico nei settori della cultura, istruzione, gestione dell’immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici.

Nell’intento di incrementare la richiesta di visti speciali, sono state ridotte le suddette soglie di valore. In particolare, le soglie sono state dimezzate da 1 milione di euro a 500 mila euro per le operazioni in società di capitali, e da 500 mila euro a 250 mila euro per le operazioni in startup innovative. Tali modifiche dovrebbero aiutare l’Italia ad acquisire una posizione più competitiva rispetto ad altri Stati europei e, di conseguenza, dovrebbero attrarre un maggior numero di investimenti esteri.

  1. Misure di diritto societario

È stato prorogato di un ulteriore anno il termine di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del registro delle imprese. La previsione è volta ad agevolare il consolidamento delle startup sul territorio e a evitare che queste, a causa delle conseguenze economiche negative dovute alla pandemia da Covid-19, siano costrette a liquidare il proprio business.

La proroga non rileva ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalle legislazioni vigenti. Di conseguenza, le startup potranno usufruire degli incentivi fiscali solamente per cinque anni (in particolare, il periodo dei cinque anni sembrerebbe dover essere calcolato dal momento della costituzione della startup, in quanto: (i) l’articolo 31, comma 4 del Decreto-legge n. 179/2012 dispone che qualora la startup innovativa perda uno dei requisiti previsti dall’articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione e, in ogni caso, al raggiungimento di tale termine, cessi anche l’applicazione della disciplina a loro favore prevista nell’intera sezione – in cui sono incluse anche le norme relative alle agevolazioni fiscali – ; e (ii) il decreto del 7 maggio 2019 del MEF, denominato “modalità di attuazione degli incentivi fiscali all’investimento in startup innovative e in PMI innovative”, andando a definire le startup innovative alle quali lo stesso si applica, fa riferimento all’articolo 25 comma 2 del Decreto-Legge n. 179/2012, il quale tra i requisiti prevede che la startup innovativa, per essere definita tale, non debba essere costituita da più di 60 mesi).

La normativa prevede, invece, una proroga di dodici mesi per tutti i termini previsti a pena di decadenza dall’accesso a incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi.

  1. Incentivi fiscali

Agevolazioni per i contratti di ricerca extra muros: la misura equipara le startup innovative ai centri di ricerca e università al fine di beneficiare dell’agevolazione contributiva conseguente alla stipula dei cosiddetti contratti di ricerca extra muros. Nello specifico, il contratto di ricerca extra-muros è quell’accordo avente a oggetto il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti terzi (soggetti commissionari), esterni alla propria impresa. La Legge di Bilancio 2020 ha previsto che “nel caso di contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150 per cento del loro ammontare.” Di conseguenza, tramite l’equiparazione operata dal Decreto Rilancio, anche i soggetti che commissionano attività di ricerca e sviluppo a startup innovative, potranno beneficiare del credito di imposta come disciplinato dalla Legge di Bilancio 2017.

Incentivi all’investimento da parte di persone fisiche: la misura prevede, in alternativa alle agevolazioni fiscali normalmente previste dall’articolo 29 del decreto-legge n. 179/2012 (il regime normalmente applicabile alle persone fisiche prevede una detrazione dall’imposta sul reddito pari al 30% dell’ammontare investito in startup o in PMI innovative, per investimenti massimi detraibili pari a 1 milione di euro), una detrazione d’imposta pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di startup innovative da parte di persone fisiche, direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in startup innovative. L’investimento massimo detraibile:

  • non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di 100 mila euro;
  • deve essere mantenuto per almeno tre anni a pena di decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

La medesima disciplina, si applica anche agli investimenti effettuati in PMI innovative.

Il legislatore ha quindi previsto agevolazioni fiscali solamente per investimenti di piccolo taglio effettuati da parte di persone fisiche, escludendo una parte molto ampia di investitori (si pensi a tutti gli investimenti di importo superiore a 100 mila euro, nonché a quelli effettuati da parte di persone giuridiche).

Anche in questi casi, ai fini della concreta attuazione delle misure si rimanda a un decreto del MISE, di concerto con il MEF, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

  1. Conclusioni

Come sopra menzionato, la maggior parte delle nuove misure richiede ulteriori disposizioni attuative per poter essere effettivamente applicate. Dovremo pertanto attendere l’emanazione delle normative di dettaglio entro la seconda quindicina del mese di luglio al fine di comprendere gli effetti concreti che le suddette agevolazioni potranno apportare al panorama delle startup.

Antonia Verna e Gaia Accetta, Portolano Cavallo

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