Sharing economy, i punti cardine della legge italiana

Definizione, aspetti fiscali, il ruolo di AGCom

Pubblicato il 08 Ott 2016

È attualmente all’esame della IX Commissione della Camera dei Deputati una proposta di legge recante la “Disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi e disposizioni per la promozione dell’economia della condivisione”.

Tale proposta, che si pone nel solco tracciato dalla Comunicazione pubblicata il 6 giugno scorso dalla Commissione europea “Un’agenda economica per l’economia collaborativa”, mira a introdurre un insieme di regole uniformi per il fenomeno della “sharing economy” al fine di garantire trasparenza, equità fiscale, libera concorrenza e tutela dei consumatori.

Elementi chiave della proposta sono: una prima definizione di economia della condivisione, il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“AGCM”), le previsioni fiscali e misure a supporto della economia collaborativa.

1. Definizione di economia della condivisione

L’articolo 2 definisce economia della condivisione come l’economia generata dall’allocazione condivisa delle risorse di spazio, tempo, beni e servizi operata tramite piattaforme digitali. La proposta di legge individua due macro categorie di soggetti che operano in questo mercato: le piattaforme digitali e gli utenti, che possono anche essere soggetti pubblici. Gli utenti a loro volta possono essere operatori, quando attraverso la piattaforma digitale erogano o condividono un bene di loro proprietà; o fruitori, ossia coloro che, tramite la piattaforma digitale, utilizzano i servizi erogati dagli utenti operatori.

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2. Il ruolo di AGCM

La proposta individua l’AGCM quale autorità competente per la vigilanza del settore. In primo luogo, l’AGCM è incaricata della tenuta del Registro elettronico nazionale delle piattaforme digitali dell’economia della condivisione al quale saranno tenute ad iscriversi le piattaforme digitali. Condizione necessaria per l’iscrizione al registro è l’approvazione, da parte dell’AGCM, del documento di politica aziendale contenente, fra le altre, le condizioni contrattuali regolanti i rapporti fra la piattaforma digitale e gli utenti. L’AGCM verificherà che le piattaforme digitali operanti sul mercato siano registrate, ordinando alle piattaforme non iscritte di sospendere l’attività finché non si proceda all’iscrizione entro il termine fissato dalla stessa AGCM. In secondo luogo, l’AGCM potrà prevedere l’obbligo per i gestori delle piattaforme di fornire o di richiedere agli utenti operatori la stipula di polizze assicurative per “la copertura dei rischi tipici derivanti dalle attività di economia della condivisione”. Infine, è previsto che AGCM abbia poteri sanzionatori. Per le piattaforme, che non adempiano all’ordine dell’AGCM di iscriversi al registro, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie fino al 25% del fatturato del periodo durante il quale ciascuna piattaforma ha esercitato l’attività in assenza di iscrizione. In ogni caso, l’esercizio dell’attività rimane sospeso sino a che l’iscrizione non venga effettuata. Specifiche sanzioni sono applicate nel caso in cui la piattaforma non provveda a modificare il documento di politica aziendale secondo le indicazioni dell’AGCM.

3. Fiscalità

L’articolo 5 della proposta prevede, sotto il profilo fiscale, che gli utenti operatori debbano indicare le entrate da economia della condivisione in una sezione specifica della dichiarazione dei redditi. Si introducono inoltre due regimi di tassazione differenziati:

* ai redditi fino ai 10.000 Euro annui, si applicherebbe una aliquota fissa del 10%;

* i redditi invece superiori ai 10.000 Euro andranno cumulati con i redditi da lavoro dipendente o da lavoro autonomo, e saranno soggetti all’applicazione della aliquota corrispondente.

I gestori delle piattaforme digitali opereranno in qualità di sostituti di imposta degli utenti operatori. Nel caso in cui il gestore abbia sede all’estero, dovrà dotarsi di una stabile organizzazione in Italia.

4. Misure a supporto dell’economia della condivisione

L’articolo 6, infine, prevede l’emanazione di una legge annuale relativa a misure di sostegno dell’economia della condivisione. Suddette misure saranno finalizzate a rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della economia della condivisione, garantendo allo stesso tempo la libera concorrenza e la tutela dei consumatori.

5. Considerazioni conclusive

La proposta di legge brevemente descritta rappresenta senza dubbio un apprezzabile passo avanti verso la definizione di regole chiare e uniformi per la sharing economy. Il percorso parlamentare ancora lungo consentirà auspicabilmente di migliorare il testo in particolare con riferimento all’obbligo di iscrizione al registro tenuto da AGCM ed agli aspetti di carattere fiscale che presentano dei profili di possibile frizione con la normativa europea in materia di libera prestazione di servizi nel territorio dell’Unione.

Eleonora Curreli / Marco Bellezza – Portolano Cavallo Studio Legale

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