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L’equity crowdfunding e la questione delle autorizzazioni

Il processo di autorizzazione per adeguarsi alla nuova normativa europea scade il 10 novembre 2023 ma tutto il meccanismo è in ritardo e le piattaforme rischiano di dovere sospendere le operazioni

Pubblicato il 15 Set 2023

Le piattaforme di equity crowdfunding sono una risorsa preziosissima per le startup, un canale di finanziamento che può fare la differenza e in uno scenario come quello attuale che vede il venture capital vivere un periodo di contrazione, in Italia anche oggetto di revisioni per quanto riguarda la fonte pubblica, sono ancora più vitali.

Perciò è importante, anzi fondamentale, che esse operino al massimo delle loro possibilità. Siccome l’equity crowdfunding prevede la partecipazione diretta di investitori, non necessariamente soggetti che hanno competenze professionali in merito, è opportuno, e giusto, che vi siano delle regolamentazioni al fine di tutelare il risparmio.

L’intero meccanismo è regolato a livello di Unione Europea tramite il cosiddettoRegulation on European Crowdfunding Service Providers for businessche definisce il quadro della normativa e che richiede poi ai singoli Paesi di dare mandato ai regolatori di procedere al rilascio delle opportune autorizzazioni, in Italia questo compito è affidato alla Consob.

La Consob ha quindi il compito di autorizzare le piattaforme di equity crowdfunding di diritto italiano affinché esse possano operare; tale autorizzazione, visto che il regolamento europeo è stato rinnovato, deve essere ottenuta sia dalle piattaforme già attive con la precedente normativa, sia da quelle di nuova costituzione che fanno domanda, ciò anche perché la nuova normativa europea non ha previsto un periodo di passaggio tra le due versioni del quadro legislativo e nemmeno la Consob ha previsto una procedura accelerata per le piattaforme già in possesso dell’autorizzazione precedente.

Fino a qui sembra tutto filare liscio, ma sfortunatamente i processi burocratici si sono messi di mezzo. La normativa europea dice che la scadenza per le autorizzazioni è il 10 novembre 2023 (era il 10 novembre 2022 ma è stata prorogata di un anno), ciò significa che le piattaforme di equity crowdfunding che non saranno autorizzate entro il 10 novembre 2023 non potranno operare: se sono di nuova costituzione non potranno avviare le operazioni, se sono già sul mercato dovranno sospenderle. Anzi quelle che sono già attive con l’autorizzazione aderente al framework precedente, non solo dovranno sospendere le operazioni il 10 novembre se non avranno la nuova autorizzazione, ma dovranno prepararsi affinché in quella data non vi siano campagne attive, ovvero, considerando che una campagna i crowdfunding non ha molto senso se dura meno di 30 giorni, significa che già dal 10 ottobre 2023 le piattaforme attive dovranno sospendere l’avvio di nuove campagne.

Le ragioni dei ritardi

Ma perché il 10 novembre 2023 non dovrebbero arrivare le autorizzazioni? La cosa non è assolutamente detta ovviamente, c’è sempre la possibilità che Consob in qualche modo riesca a recuperare il ritardo accumulato e provvedere al rilascio delle autorizzazioni per tempo, ma tutto fa pensare che qualche ritardo ci sarà, soprattutto il fatto che negli altri Paesi europei le autorizzazioni sono già arrivate e quindi le piattaforme sono già pienamente operative e autorizzate a essere operative anche dopo il 10 novembre 2023. Quindi perché negli altri Paesi la procedura è già stata portata a termine e in Italia siamo ancora nel vallo dell’incertezza? Per via dei processi burocratici e dei ritardi strutturali con i quali spesso le pubbliche istituzioni si muovono, in questo caso la norma prevede un tempo di tre mesi tra il momento in cui è fatta la domanda e quello in cui la risposta deve arrivare, salvo però che tale tempo può essere sospeso, e quindi dilatarsi, nel caso la Consob richieda informazioni integrative. Ma perché sapendo che servono tre mesi (minimo) per l’iter necessario all’approvazione e sapendo che vi era già stata una proroga di un anno nella scadenza da parte della UE non ci si è mossi prima? Anche qui per via di processi farraginosi che hanno portato fino all’aprile 2023 il momento in cui per le piattaforme era possibile inviare la domanda e si tratta di domande che richiedono dossier piuttosto complessi quindi i tempi si sono ulteriormente dilatati e si è arrivati così a ridosso della data di scadenza. Ma, come si diceva, la speranza non è ancora del tutto soffocata, anche perché è facile pensare che le piattaforme, se costrette a sospendere le operazioni, perderanno una fetta del loro fatturato (si stima fino al 20%) e quindi si verificherebbe una situazione altamente antipatica in cui le inefficienze delle istituzioni si porrebbero come causa di un danno economico, finanziario, industriale nei confronti di un intero settore che opera con le regole di mercato.

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Un bonus per le piattaforme estere

E qui sorge un altro tema. Siccome le licenze autorizzative sono europee, ogni piattaforma che è in possesso di una autorizzazione rilasciata da un ente regolatorio europeo ha facoltà di operare anche in tutti gli altri Paesi della UE. Ciò significa che le piattaforme di equity crowdfunding che sono di diritto non italiano possono operare anche in Italia e nel caso di una falla burocratica come quella che si paventa, si troverebbero nella situazione di potere operare in un mercato dove gli operatori nazionali, quindi quelli con sede in Italia, sarebbero bloccati. Scenario piuttosto catastrofico. Quindi non solo le piattaforme italiane rischiano di dovere sospendere le operazioni ma pure di vedersi rapidamente erodere le quote di mercato da parte delle piattaforme che operano in Italia pur avendo sede in altri Paesi. Uno scenario dove il danno sarebbe quindi moltiplicato.

Ma non è finita perché anche nel caso la Consob mettesse il turbo al suo iter e concedesse le autorizzazioni entro il 10 novembre (meglio ovviamente sarebbe entro il 10 ottobre al fine di non costringere le piattaforme italiane a sospendere l’avvio di nuove campagne), con la nuova normativa le piattaforme italiane che, ricordiamo, sono circa 70 cui s aggiungono circa 50 che potrebbero fare domanda, si troverebbero comunque con un ulteriore gap rispetto a quelle con autorizzazione di altri Paesi. Ciò a causa del limite imposto a seconda del profilo di rischio.

Il profilo di rischio dell’investitore

Funziona così: l’investitore che decide di partecipare a una campagna di crowdfunding si deve profilare al fine di consentire alla piattaforma di definire il suo profilo di rischio, la profilazione richiede naturalmente la condivisione di informazioni anche sensibili come per esempio il valore del patrimonio ed è regolata dal cosiddetto “questionario per la verifica di appropriatezza” che assegna specifiche percentuali di esposizione in relazione al rischio dell’investimento partendo proprio dalle caratteristiche del singolo investitore. Succede che se si opera su una piattaforma di diritto italiano l’investitore è autorizzato a investire solo la quantità di denaro che il suo profilo di rischio consente, oltre tale cifra non può andare. Si tratta di una forma di tutela dell’investitore stesso che, al fine di evitare ricadute e conseguenze spiacevoli, l’autorità italiana ha deciso di rendere mandatoria. Diversamente accade sulle piattaforme di diritto non italiano dove tale limite non è imposto ma è suggerito, ovvero viene emesso un messaggio di allerta che informa l’investitore del fatto che sta superando i suoi limiti di investimento secondo quando previsto dal suo profilo di appropriatezza (il blocco o l’avviso scattano se si è investitori cosiddetti non appropriati, condizione che si verifica per la gran parte degli investitori non professionali, quindi coloro che operano sulle piattaforme di equity crowdfunding), ma non lo obbliga a recedere. Qui naturalmente si tratta di una scelta normativa, di una interpretazione diversa da parte delle diverse autorità dei singoli Paesi, ed è anche un approccio che può diversamente piacere agli investitori anche se un blocco effettivo sui limiti crea certamente maggiore sicurezza, mentre un semplice avviso rischia di avere diverse conseguenze, si tratta di una scelta che può piacere o meno ma è comunque una ulteriore differenza a livello normativo, una differenza che ancora una volta mette in luce come gli impianti europei essendo poi soggetti alla interpretazione dei singoli Paesi si trovano, come in questo caso, ha costituire elemento che in un modo o nell’altro rischia di distorcere le regole del mercato.

(Foto di Rob Curran su Unsplash)

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