Covid-19, diritto del lavoro, quali norme per le startup

Pubblicato il 23 Apr 2020

Al fine di fronteggiare l’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del contagio da Covid-19 sono state introdotte dal Governo una serie di misure volte a sostenere le imprese e i lavoratori.

Dette misure trovano applicazione per tutte le aziende e per la quasi totalità dei lavoratori. In assenza di una disciplina specifica, anche le startup ed i loro dipendenti possono beneficiare delle misure straordinarie previste, tra gli altri, dal Decreto Cura Italia e dal più recente Decreto Liquidità.

È importante tenere presente che le norme introdotte, sia per motivi legati al loro iter di conversione in forma definitiva che per la natura emergenziale da cui derivano, potranno essere soggette a future modifiche. Ad oggi, tuttavia, lo scenario che si presenta è il seguente.

Ammortizzatori sociali

In primo luogo, troviamo le misure straordinarie nell’ambito degli ammortizzatori sociali che prevedono l’estensione e la semplificazione all’accesso degli strumenti di integrazione del reddito (quali la cassa integrazione), in caso di sospensione o forte contrazione dell’attività lavorativa.

Avviando la procedura di richiesta per gli ammortizzatori sociali tramite il codice di riferimento contenente la parola “Covid-19”, qualsiasi società (incluse le startup) a prescindere dal numero di dipendenti e del settore in cui opera può accedervi.

A tal fine è prevista una procedura semplificata, che comunque, salvo che per aziende di dimensioni più piccole, richiede il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Tali strumenti sono applicabili alla totalità dei lavoratori dipendenti assunti fino al 17 marzo 2020, per un periodo massimo di fruizione di 9 settimane.

Ulteriori misure applicabili ai singoli lavoratori

Aldilà degli ammortizzatori sociali, sono state previste ulteriori misure che riguardano alcuni o la totalità dei dipendenti.

Come da indicazioni governative, ogni azienda potrà incentivare la fruizione da parte dei lavoratori delle ferie o dei permessi retribuiti maturati fino al 31 dicembre 2019.

Il Decreto Cura Italia prevede inoltre misure in favore dei singoli lavoratori quali:

  • congedi parentali speciali per lavoratori con figli fino a 12 anni; in alternativa è previsto un bonus per il servizio baby-sitting di un valore massimo di 600 euro;
  • estensione di ulteriori 12 giorni dei permessi retribuiti per i mesi di marzo e aprile 2020 per l’assistenza a familiari con disabilità ai sensi dell’art.33 L. n. 104/1992.

In aggiunta alle misure previste per i singoli lavoratori, l’azienda potrà considerare, ove necessario, la riduzione temporanea dell’orario di lavoro, mediante una temporanea conversione dei rapporti di lavoro da full-time in part-time.

In via residuale rimane la possibilità per l’azienda di prevedere permessi non retribuiti, applicabili solo in mancanza di altre misure tra cui gli ammortizzatori sociali.

Smartworking e lavoro in sede

Sin qui abbiamo fatto riferimento ad istituti e misure che si applicano in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; in molti casi, tuttavia, aziende e lavoratori stanno proseguendo con la loro attività persino durante questa fase di lockdown, ma naturalmente con modalità differenti rispetto a prima.

Sin dagli inizi dell’emergenza il Governo, per ovvie ragioni di opportunità, ha incentivato lo svolgimento delle attività lavorative da remoto in modalità smartworking, di fatto liberalizzandone l’utilizzo per tutti i lavoratori sino al 31 luglio 2020 senza che sia necessaria la stipula dello specifico accordo tra le parti normalmente richiesto dalla legge. L’azienda dovrà semplicemente comunicare all’INAIL, in via telematica, l’avvio dello smartworking e dotare il lavoratore di un’informativa in materia di sicurezza.

Solo una parte di lavoratori, quelli che svolgono attività che rientrano nell’elenco dei cc.dd. servizi essenziali stanno continuando ad operare sul luogo di lavoro nel rispetto della normativa prevista dal Protocollo per la sicurezza, sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 14 marzo 2020. Tale Protocollo prevede, tra le altre disposizioni, la chiusura dei reparti non necessari per il business aziendale, la possibilità di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti in entrata, il rispetto del distanziamento sociale e la fornitura di dispositivi di protezione individuale.

Divieto e sospensione dei licenziamenti

La disciplina emergenziale attuata dal Governo rivolta al sostegno di aziende e lavoratori ha previsto, con il Decreto Cura Italia, ha introdotto fino al 16 maggio 2020 il divieto o la sospensione di tutte le procedure di licenziamento collettivo e individuale fondate su ragioni economico e/o organizzative (i c.d. licenziamenti per giustificato motivo oggettivo).  Tutti i datori di lavoro, pertanto, a prescindere dal numero di lavoratori impiegati e dal settore in cui operano, non potranno per il momento prendere alcun provvedimento riguardante il livello occupazionale dell’azienda.

Misure di accesso al credito per le imprese

Infine, sempre in tema di livello occupazionale, occorre segnalare che tra le condizioni previste dal Decreto Liquidità per accedere alle garanzie concesse da SACE S.p.A. è presente l’impegno dell’azienda beneficiaria a gestire i livelli occupazionali (ovverosia avviare eventuali procedure di licenziamenti) solo attraverso accordo sindacale. L’indeterminatezza di questa condizione, in primis dal punto di vista temporale, ed il forte vincolo che ne deriva, rende necessaria una valutazione complessiva che tenga conto dei pro e dei contro che l’erogazione di eventuali finanziamenti comporterebbe.

a cura di Andrea Gangemi, Partner Studio Legale Portolano Cavallo, esperto diritto del lavoro

[Photo by Helloquence on Unsplash]

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