Covid-19, consigli pratici su come gestire i rapporti contrattuali

Ecco quali agevolazioni possono essere adottate dalle startup e dalle aziende in generale nella gestione dei contratti duranti durante l’emergenza Covid-19

Pubblicato il 23 Apr 2020

Questo articolo fa parte di una serie che tratta i temi legali, contrattuali, fiscali che prendono in esame i decreti emessi a seguito dell’emergenza Covid-19 realizzati dallo Studio Legale Portolano Cavallo. In particolare questo articolo è scritto da Antonia Verna, partner Portolano Cavallo, esperta in venture capital e startup.

La situazione emergenziale causata dalla pandemia Covid-19 sta rendendo più oneroso, se non impossibile, il rispetto di taluni obblighi contrattuali da parte di imprese, incluse startup, operanti in diversi settori.

Di seguito alcuni suggerimenti che una impresa/startup può mettere in pratica sin da subito.

  1. I contratti in corso di esecuzione

Per prima cosa, sarebbe consigliabile condurre una due diligence sui contratti commerciali in essere (es. contratti di locazione e di leasing, con clienti e con fornitori ecc.) per verificare se regolano le conseguenze di eventi straordinari o imprevedibili sullo svolgimento del rapporto contrattuale.  Conoscere il contenuto dei propri contratti permetterà di capire come gestirli, sapendo quali clausole invocare e quando.  I contratti infatti potrebbero già prevedere che, in una situazione di emergenza come quella in corso, si possa chiedere a un fornitore o al locatore di rinegoziare i termini di pagamento, di sospendere il pagamento o ancora di recedere dal rapporto.

Nel caso in cui il contratto non contenga alcuna specifica disciplina, si potrà fare riferimento alle norme (anche speciali) e ai principi generali del nostro ordinamento.

La normativa speciale da considerare è quella emergenziale secondo la quale il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti (Articolo 91, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18.).  La nuova norma non legittima il ritardo o l’inadempimento tout court, ma chiarisce che l’esigenza di rispettare le nuove misure restrittive può costituire un evento idoneo a giustificare l’inerzia o il ritardo nell’adempimento, con la conseguenza (pratica) della mancata applicazione di penali, interessi moratori o altre misure sanzionatorie previste dal contratto.

Per beneficiare della norma, tuttavia, è necessario che ci sia un nesso diretto e immediato tra il provvedimento coercitivo ostativo e l’inadempimento o l’adempimento tardivo e che l’impedimento non sia superabile con un comportamento diligente.

Si prenda il caso di una startup che produce e spedisce con cadenza settimanale un certo quantitativo di componenti elettronici ad un’altra società.  I provvedimenti del Governo le impediscono di proseguire la produzione perché la sua attività è considerata non essenziale; di conseguenza, la startup non può più rispettare il volume di ordini pattuito con la società sua cliente.

Se un provvedimento del Governo impedisce l’esecuzione di una prestazione e tale impedimento non può essere superato in alcun modo, la startup potrebbe non rispondere dell’inadempimento e non pagare le penali previste nel contratto, o ancora potrebbe chiedere la sospensione del contratto finché il provvedimento resterà in vigore invocando la normativa emergenziale nei confronti del cliente.

Nel caso in cui la normativa emergenziale non sia applicabile al caso in esame e il contratto non contenga una specifica disciplina, le parti potranno comunque far riferimento ai principi generali del diritto in tema di forza maggiore, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

Quando una prestazione non può essere eseguita per causa non imputabile all’obbligato, ciò può costituire altresì un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.  Il codice civile distingue tra impossibilità temporanea, definitiva e parziale.  A seconda della natura dell’impossibilità, le conseguenze sullo svolgimento del rapporto contrattuale possono variare dall’assenza di responsabilità per il ritardo nell’adempimento, alla riduzione della prestazione dovuta fino alla cessazione del rapporto.

L’emergenza sanitaria può non aver reso del tutto impossibile una prestazione come nell’esempio sopra riportato, ma può averla resa eccessivamente onerosa per una delle parti.  In questo caso, l’ordinamento consente alle parti di risolvere il contratto o di rinegoziarne i termini per ripristinare l’equilibrio tra le prestazioni dell’una e dell’altra parte.

  1. Esempi di casi concreti: lo spazio di coworking e il locale adibito a uso laboratorio e magazzino

È frequente che una startup svolga la propria attività presso uno o più spazi presi in locazione.

In questa tipologia di contratti, il conduttore è obbligato a pagare il canone di locazione con cadenza periodica a fronte dell’utilizzo dell’immobile.  A seguito dei provvedimenti che hanno limitato lo svolgimento delle attività produttive e la circolazione delle persone, l’utilizzo dell’immobile potrebbe essere divenuto impossibile.  In applicazione di quanto sopra indicato, il conduttore potrebbe ragionevolmente chiedere al locatore di sospendere il pagamento del canone o di pagarlo in misura ridotta o ancora di cessare il rapporto contrattuale.  A sostegno della richiesta, occorrerebbe prima stabilire se l’utilizzo dell’immobile sia divenuto impossibile in tutto o solo in parte.

Nel caso della locazione di uno spazio di coworking, se l’emergenza sanitaria non consente di accedere allo spazio, allora potrebbe trattarsi di un’ipotesi di impossibilità totale di utilizzo dell’immobile.  Lo spazio locato non avrebbe più alcuna utilità per il conduttore che non vi può accedere, quindi si potrebbe proporre al locatore di sospendere il pagamento dell’intero canone di locazione o di risolvere il contratto.

Se invece l’immobile preso in locazione è stato adibito in parte a laboratorio e in parte a magazzino, allora non si potrebbe ragionevolmente sostenere l’inutilizzo totale dell’immobile.  Infatti, anche se a causa delle restrizioni non si potrà sfruttare il laboratorio, la parte dell’immobile adibita a magazzino manterrà la sua utilità per il conduttore.  Quindi si potrebbe richiedere al locatore una riduzione del canone in misura proporzionale all’utilizzo limitato dell’immobile.

  1. Il ritardato o mancato pagamento dei fornitori da parte di una startup può essere giustificato dal Covid-19? A quali condizioni?

Si è visto che, a certe condizioni, il ricorrere di uno o più dei casi di impossibilità di esecuzione della prestazione sopra indicati può escludere la responsabilità del debitore per inadempimento di un obbligo contrattuale, incluso l’obbligo di pagamento.

Venendo all’esempio del pagamento dei fornitori, difficilmente le misure restrittive in vigore potrebbero sollevare il debitore da responsabilità per ritardato o mancato pagamento, dal momento che oggi un pagamento di una somma di denaro può essere autorizzato attraverso i sistemi di home banking e non risulta mai obiettivamente impossibile.  Se invece il pagamento dovesse richiedere una procedura autorizzativa complessa oppure che il debitore debba recarsi fisicamente presso la filiale di una banca, allora tali circostanze potrebbero introdurre elementi a favore della giustificazione di un ritardo nell’adempimento.

In ogni caso, per l’applicazione della norma introdotta dalla normativa emergenziale non esiste una risposta generale, ma occorre fare una valutazione caso per caso: in presenza di complessità di esecuzione della prestazione, il ritardo o l’inadempimento potrebbero essere maggiormente giustificati.

  1. Regolare gli eventi imprevisti e straordinari come il Covid-19 nei nuovi contratti da stipulare

Indubbiamente l’emergenza sanitaria da Covid-19, tra le altre cose, influenzerà le modalità di redazione dei nuovi contratti.

Posto che in mancanza di una specifica disposizione contrattuale, si potrà sempre fare ricorso alle norme e ai principi dell’ordinamento applicabili al caso concreto, sarebbe consigliabile che i contratti regolino in modo chiaro e dettagliato le conseguenze del verificarsi di eventi straordinari o imprevedibili che rendano impossibile l’esecuzione degli obblighi contrattuali.

In primo luogo, consigliamo che i nuovi contratti prevedano l’epidemia e la pandemia come eventi straordinari e imprevedibili oppure riproducano un elenco di tali eventi che sia solo esemplificativo e non tassativo, così che l’emergenza sanitaria non possa ritenersi esclusa.

In secondo luogo, consigliamo che i nuovi contratti stabiliscano le conseguenze del rapporto contrattuale al verificarsi dell’evento, le quali potranno variare in base al tipo di contratto o al modello di business della startup (es.: l’esclusione di responsabilità in caso di inadempimento o adempimento tardivo, la risoluzione del contratto, l’obbligo di informare tempestivamente l’altra parte dell’impossibilità di adempiere, o ancora la rinegoziazione dei termini economici). Ad esempio, la startup avrà interesse alla stabilità degli ordini dei clienti e a tutelarsi dalla cancellazione o dal mancato pagamento di ordini se, secondo il suo modello di business, deve anticipare il costo delle materie prime che impiega nel suo ciclo produttivo.  Nel contratto si potrà quindi prevedere che, in caso di eventi imprevisti e straordinari non imputabili alla startup che non consentano l’adempimento regolare degli ordini, il cliente sia comunque tenuto a pagare il 50% dell’ordine effettuato.

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