Le novità Consob su equity crowdfunding

Le pmi possono raccogliere capitali sui portali senza essere assimilate alle pmi quotate; abolito il limite dei 500 investitori; l’Europa stabilisce a 8 mln la raccolta massima

Pubblicato il 16 Nov 2018

In un mercato della finanza alternativa che in Italia cresce, trainato anche dal boom del crowdfunding, le novità di Consob, l’autorità di vigilanza sulla Borsa, in materia di equity crowdfunding rappresentano un’ulteriore spinta, in particolare per il settore delle pmi innovative, che dallo scorso gennaio sono state autorizzate a raccogliere capitali attraverso le piattaforme.

Vediamo quali sono le recenti novità introdotte.

1 – La PMI innovativa in raccolta sulle piattaforme di equity crowdfunding non è più considerate un’emittente di titoli diffusi: secondo quanto riportato da Bebeez, nel testo della nuova regolamentazione e nella relazione illustrativa Consob ha precisato che  le offerte pubbliche che integrano il requisito qualitativo necessario per l’acquisizione dello status di emittente diffuso sono solo quelle per le quali è stato pubblicato un prospetto informativo ai sensi dell’attuale disciplina del TUF (artt. 94 e 100) e del RE (articolo 34-ter), con esclusione quindi delle offerte azionarie realizzate tramite portali on-line, le quali sono sotto la soglia quantitativa all’uopo prevista”. La qualifica di emittente di titoli diffusi, in sintesi quella che si attribuisce alle società che intendono o sono quotate in Borsa, è parecchio gravosa e onerosa e costituirebbe un forte disincentivo alla raccolta di capitali sui portali di equity crowdfunding. Grazie anche all’intervento in fase di consultazione della società Satispay e dell’Associazione Italiana Equity Crowdfunding , (espressamente citate dalla Relazione di accompagnamento) si è giunti quindi a dare espressa risposta a un’ambiguità regolamentare, escludendo che la pmi che lanci una campagna di equity crowdfunding, sia assimilata all’emittente di titoli diffusi.

Rendere quindi più facile l’accesso alle pmi a questa modalità di raccolta del capitale di rischio, eliminando una barriera all’ingresso, agevola in particolare anche il passaggio da startup innovativa a pmi innovativa, e la crescita di questa.

Secondo un recente La finanza alternativa per le PMI in Italia, nell’Unione Europea in media il 68% delle PMI si rivela ottimista rispetto alla possibilità di approcciare un istituto bancario e ottenere quanto necessario in termini di risorse finanziarie. Questa percentuale sale al 74% in Francia e al 75% in Germania ma scende al 58% in Italia. Inoltre, in Europa il 23% delle PMI ritiene di avere buona probabilità di approcciare un investitore nel capitale di rischio e finalizzare un accordo; in Germania e Francia le percentuali sono rispettivamente il 29% e il 18%, mentre in Italia siamo al 9%.

In tale contesto, i portali online di equity crowdfunding, che in Italia si stanno dimostrando validi come strumento facilitatore dell’investitore esperto, sia per allargare lo stesso pubblico degli investitori, che si affidano alla selezione del portale , e in altri casi anche alla fiducia suscitata dalla presenza di un lead investor esperto (syndacate investing).

2 – Abolito il limite di 500 investitori/azionisti per singola pmi in campagna: finora non era possibile superare questo tetto perché, se la raccolta avesse avuto più di 500 investitori (complessivamente, compresi quelli già presenti in società), avrebbe trasformato la startup in “emittente di titoli diffusi”, con obblighi di informativa simili a quelli di una società quotata. Questo tema si ricollega quindi al precedente. (vedi l’articolo di EconomyUp)

A tali novità si aggiunge quella arrivata dall’istituzione europea, che porta a 8 milioni la soglia di offerta massima: lo scorso 5 novembre la commissione Affari economici e monetari del parlamento europeo ha adottato norme comuni sulla creazione e sul funzionamento dei fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese (delle proposte in campo avevamo parlato qui). Le nuove norme prevedono l’aumento della soglia massima per ciascuna offerta di crowdfunding a 8 milioni di euro rispetto al milione proposto dalla Commissione Ue. in molti Paesi europei è già presente questo limite, in Italia eravamo a 5 milioni, non è ancora chiaro se l’indicazione europea sarà direttamente recepita.

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