PMI innovativa: cos’è, requisiti, benefici e differenze con la startup

Definizione della Pmi innovativa, differenze con la startup; come e perchè diventare una pmi innovativa, vantaggi e benefici, procedure, infografiche

Pubblicato il 19 Nov 2018

La pmi innovativa è nata nel 2015 con il cosiddetto Investment Compact (Legge 24 marzo 2015, n.33), che oltre a portare novità per la startup innovativa, ha appunto introdotto una nuova categoria d’imprese alle quali estendere una serie di agevolazioni già previste per la startup.  Obiettivo: rafforzare il tessuto imprenditoriale, la competitività e l’innovazione tecnologica in tutti i settori produttivi.

Secondo l‘Osservatorio PMI Innovative nel 2018 sono rallentate le iscrizioni: sono meno di mille le aziende oggi iscritte alla sezione speciale del registro imprese a fronte di un parterre stimato di 18mila imprese innovative. Come mai? L’Osservatorio dice che c’è poca consapevolezza dei benefici. 

Eppure sono benefici interessanti: in pratica tutti quelli che erano stati originariamente introdotti per la startup, sono stati estesi alla PMI.

Cos’è dunque una Pmi innovativa? In che modo si differenzia dalla startup innovativa?

In molti casi (ed entro certi confini) la PMI innovativa può corrispondere al concetto, internazionalmente conosciuto, di scaleup company, ovvero di società innovativa che ha già definito il suo prodotto o servizio, ha definito il suo business model (scalabile e ripetibile), opera sul mercato e presenta alcune caratteristiche di successo che le permettono di ambire a una crescita internazionale in termini di mercato, business, organizzazione, fatturato. Tuttavia, per la disciplina prevista nel nostro ordinamento, e le caratteristiche del suo impatto sul mercato, la sovrapposizione tra PMI innovativa e scaleup company non sarà sempre possibile.

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L’universo della PMI innovativa come oggi disciplinata può essere molto variegato e ricomprendere società che fatturano 50 milioni di euro così come società che ne fatturano qualche centinaio, ma non rientrano più nella sezione startup innovativa perché hanno superato i 60 mesi di vita; rimane poi il dubbio circa la dimostrazione del carattere di ‘innovatività’. Ma andiamo con ordine.

Vediamo la disciplina giuridica della PMI innovativa, i suoi requisiti, le differenze con la startup, le ultime novità che la riguardano.

Forma giuridica delle PMI innovative

La PMI innovativa deve essere costituita come società di capitali, ovvero Srl, Srls, Sapa e Spa, anche in forma cooperativa,  e avere sede in Italia (o anche in altro Paese Ue ma con filiale o sede produttiva in Italia).
Tutte le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE e in possesso dei requisiti di legge possono diventare PMI innovative e di conseguenza possono iscriversi alla sezione speciale del Registro delle Imprese.

Fin qui, nessuna differenza rispetto alla startup innovativa.

Requisiti della pmi innovativa

Entriamo nel merito di quelle che, secondo il legislatore, devono essere le caratteristiche della pmi innovativa.

1 – il primo requisito richiesto dalla legge alla pmi innovativa è che si tratti di una società non quotata nel mercato regolamentato (come anche richiesto alla startup);

2 – requisito essenziale è  “la certificazione dell’ultimo bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili”; questo è un requisito distintivo rispetto alla startup, derivante dal fatto che l’attività della società pmi è antecedentemente all’iscrizione della medesima nella sezione speciale del registro delle imprese, e quindi deve disporre di un bilancio e tale bilancio deve essere certificato;

3 – non deve essere iscritta come startup innovativa al registro imprese: questo significa che una società non può contemporaneamente appartenere alle due categorie, cosa del resto abbastanza evidente per gli stessi requisiti; operativamente il passaggio dovrebbe essere ‘seamless’, cioè contestualmente si richiede la cancellazione dalla sezione speciale dedicata alle startup innovative e si presenta istanza di iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative;

4 – la pmi innovativa deve avere meno di 50 milioni di euro di fatturato all’anno (o un attivo dello stato patrimoniale sotto i 43 milioni), e tendenzialmente non meno di 5 milioni, limite massimo della startup innovativa;

5 – la pmi innovativa deve avere meno di 250 dipendenti; 

6 – la pmi innovativa deve possedere almeno due di questi tre requisiti: il 3% dei costi totali deve essere attribuibile a attività di ricerca, sviluppo e innovazione; un terzo del team deve essere composto da persone in possesso di una laurea magistrale o un quinto del team deve essere formato da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori; oppure deve essere proprietaria di una forma di protezione intellettuale o di protezione del software;

differenza rispetto alla startup è che in quest’ultima, la società deve possedere almeno uno dei seguenti requisiti alternativi: personale qualificato (1/3 dei componenti devono possedere un dottorato di ricerca oppure  2/3 devono essere in possesso della laurea magistrale); oppure spese in ricerca e sviluppo corrispondenti ad almeno al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione; oppure essere in possesso (o depositaria o licenziataria) di un brevetto registrato. 

A questo punto, chi conosce i requisiti richiesti per la startup innovativa, si starà chiedendo come mai anche alla pmi innovativa non sia richiesto esplicitamente di avere un oggetto sociale esclusivo o prevalente  ‘per lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico’.

Questo oggetto sociale non è richiesto alla pmi innovativa, la cui ‘carica’ innovativa sembra essere dedotta dalla prescrizione sui 3 requisiti alternativi (spesa in ricerca e sviluppo, impiego di personale qualificato e titolarità di brevetti) previsti anche per la startup innovativa, come dicevamo sopra, ma in misura differente:  la PMI innovativa deve essere in possesso di almeno 2 dei 3 requisiti alternativi, la startup innovativa invece è tenuta a rispettarne solo 1.  Alla startup è però richiesto alla voce ‘spesa in ricerca e sviluppo’ una percentuale più alta, il 15% contro il 3% richiesto alla pmi.

Infografica di sintesi dei requisiti per PMI e Startup innovativa

(credits: Bernoni Grant Thornton)

Benefici per la PMI innovativa

Alla PMI innovativa sono attribuiti gran parte dei benefici di cui gode la startup innovativa. Possiamo distinguere tra vantaggi e incentivi.

Tra i vantaggi:

  • diritto all’esonero dall’imposta di bollo per l’iscrizione al Registro, pur restando tenute al pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché del pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Cciaa;
  • gestione societaria flessibile: l’atto costitutivo delle PMI innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione, nonché la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote, di emettere strumenti finanziari partecipativi o di offrire al pubblico di quote di capitale;
  • facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo);
  • piani di incentivazione in equity : la PMI innovativa potrà remunerare i propri collaboratori con stock option, e i fornitori di servizi esterni – come ad esempio gli avvocati e i commercialisti – attraverso schemi di work for equity. Per i soggetti percipienti si applica l’irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni.

Per quanto riguarda gli incentivi fiscali per le PMI innovative

  • Accesso semplificato, gratuito e diretto all’intervento del Fondo Centrale di Garanzia, un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di una garanzia gratuita dell’80% sui prestiti bancari;
  • incentivi fiscali per investimenti in PMI innovative (e che hanno quindi ricadute sulle PMI innovative): questi incentivi si sono evoluti nel tempo, dal 2018 per i soggetti persone fisiche  è riconosciuta una detrazione ai fini IRPEF lorda (quindi calcolata sul reddito) pari al 30% della somma investita (prima era al 19%), per un valore massimo di investimenti pari a 1.000.000 € l’anno; se a investire è una società (persona giuridica) spetterà una deduzione sull’imponibile IRES pari al 30% (in precedenza era 20%) su un massimo di investimento pari a 1.800.000 €.
  • raccolta di capitali mediante piattaforme online di equity crowdfunding autorizzate ai sensi del regolamento Consob. A questo riguardo, la Consob ha recentemente introdotto delle novità che facilità ulteriormente l’accesso delle PMI innovative all’equity crowdfunding;
  • sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle PMI da parte dell’Agenzia ICE, inclusa l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.

Infografica di sintesi dei benefici di cui gode la PMI innovativa

(credits: Bernoni Grant Thornton)

Come creare una PMI Innovativa

Per diventare PMI innovativa è necessario prima di tutto che la società sia già iscritta alla sezione ordinaria del registro imprese, in seguito potrà essere richiesta anche l’iscrizione alla sezione speciale. Insieme alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante esclusivamente con firma digitale, che attesti che la società è in possesso di tutti i requisiti richiestiQui puoi scaricare il modello di autocertificazione .

La domanda di iscrizione dovrà essere inviata in forma telematica e firmata digitalmente attraverso una pratica di Comunicazione Unica al Registro delle Imprese. Tale iscrizione, come dicevamo, si andrà ad aggiungere a quella fatta per la sezione ordinaria e deve essere fatta compilando il modello informatico S2: nello specifico bisogna compilare il quadro “32/ START-UP E INCUBATORI”, inserendo il codice 050PMI INNOVATIVE: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE”.

Le informazioni da inserire sono:

– descrizione dell’attività con focus sulle spese in ricerca e sviluppo effettuate;
– formazione e competenze del management e dei dipendenti;
– indicazione dei brevetti posseduti;
– indicazione della collaborazione con enti di ricerca, università, incubatori e investitori;
– elenco delle società partecipate.

Qui una guida sintetica del Mise.

Da startup a pmi innovativa: come fare

Abbiamo visto in precedenza che non è ovviamente possibile essere contemporaneamente startup e pmi innovativa, poiché (oltre a non avere senso) le due tipologie di società hanno caratteristiche diverse e per molti aspetti ‘progressive’.

Trattandosi di una tipologia d’impresa entrata nel nostro ordinamento solo di recente, è normale che molte delle imprese pmi che in questi primi anni di operatività della norma hanno fatto richiesta d’iscrizione alla sezione speciale del Registro Imprese abbiano a livello burocratico (non nel merito di quel che fanno) un ‘passato’ da impresa tradizionale, cioè provengano dalle sezioni regolari del Registro imprese. Tuttavia quello che dovrebbe sempre più avvenire è che la PMI innovativa sia una startup innovativa, che è cresciuta e non rientra più nei requisiti (ad esempio ha superato i 5 milioni di fatturato, o i 60 mesi dalla costituzione, ha distribuito gli utili), ma può ottenere lo status di PMI.

Come avviene dunque a livello burocratico il passaggio da startup a pmi innovativa?

Si è cercato di rendere la procedura semplificata, ne ha dato una descrizione sintetica e precisa la Camera di Commercio di Milano, che parla di ‘PASSAGGIO IN CONTINUITÀ DA IMPRESA START-UP A PMI INNOVATIVA’ e dice:

L’impresa Start-up innovativa che, pur perdendo i requisiti necessari per l’iscrizione nella sezione speciale start-up innovativa, mantiene i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative, può richiedere la cancellazione dalla sezione speciale dedicata alle start-up innovative e contestualmente presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale riservata alle PMI innovative, in modo tale che il passaggio avvenga senza interruzioni e in continuità assoluta.

TERMINE: nessuno

OBBLIGATO: legale rappresentante

ALLEGATI: modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di PMI innovativa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, in formato .PDF/A (ISO 19005-1/2/3) e codificato con il codice tipo documento D35

COMPILAZIONE MODULISTICA:

 Con software Starweb: selezionare dal menu “Comunicazione Unica d’Impresa” la voce “Variazione”, richiamare la posizione dell’impresa digitando Rea o codice fiscale e successivamente selezionare la voce “Start-up innovativa”- “Passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa“; dovranno inoltre essere compilati i campi relativi all’attestazione dei requisiti di PMI innovativa e alle informazioni da rendere, per i quali si rimanda alla Guida per gli adempimenti delle PMI innovative

 Con software Fedra o programmi equivalenti: Modulo S2, riquadro 32, codice tipo informazione 070- START UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA; nella parte descrittiva del codice 070 deve essere inserita la frase “Domanda di passaggio alla sezione speciale come PMI innovativa in data (data domanda)”; dovranno inoltre essere compilati i codici tipo informazione relativi all’attestazione dei requisiti di PMI innovativa e alle informazioni da rendere, per i quali si rimanda alla Guida per gli adempimenti delle PMI innovative

 Codice atto A99, inserendo come data atto la data dell’invio della domanda

 Distinta firmata digitalmente dal legale rappresentante

IMPORTI: Imposta di bollo: esente; Diritti di segreteria: Euro 90,00

Quante sono le PMI innovative in Italia?

Secondo l’Osservatorio PMI Innovative, che ha presentato recentemente il Report 2018, che analizza le dinamiche demografiche, economico-patrimoniali, organizzative e strategiche delle PMI Innovative, sono attualmente 877 le realtà che hanno richiesto e ottenuto l’iscrizione alla sezione speciale del registro imprese dedicata alle PMI innovative, benché in percentuale si registri un 35% in più rispetto al 2017. Il potenziale italiano di PMI innovative è pari a 18mila imprese, secondo questo report, ma ancora manca una sufficiente conoscenza dei benefici ottenibili con l’iscrizione al registro.

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