La startup innovativa rappresenta in tutti i Paesi avanzati un elemento chiave per migliorare l’economia, sono motore della crescita e dell’innovazione, creano occupazione, e pertanto tutti i Governi competitivi cercano di agevolarne la costituzione. In un epoca come quella attuale, caratterizzata dalla trasformazione tecnologica che accelera in modo esponenziale, è solo grazie alle startup che tutto il sistema economico può velocizzare i tempi di risposta alle nuove sfide.
Il nostro Paese ha fino a oggi provveduto a sostenere la nascita di startup attraverso una regolamentazione che ne semplifica la costituzione e che contempla delle agevolazioni.
Vediamo quindi tutto quello che bisogna sapere su questo tipo di imprese, la sua disciplina legislativa e quali sono i vantaggi che il nostro ordinamento offre a seguito dell’iscrizione come ‘start-up innovative’ nel Registro delle Imprese.
Una delle prime domande che ci si potrebbe porre, nel momento in cui si affronta questo argomento, è proprio ‘cos’è una startup innovativa’ e soprattutto come viene disciplinata dal nostro ordinamento una startup innovativa.
Per quanto riguarda la prima domanda occorre prendere in considerazione il D.L. Crescita 2.0 (179/2012) e le successive modifiche che permettono di conoscere sia la definizione di ‘start-up innovativa’ fatta propria dal legislatore, sia i requisiti indispensabili per costituirne una startup innovativa, secondo un’apposita procedura semplificata.
Viene definita start-up innovativa quell’impresa, (Srl, Srls, Spa, Sapa, costituita anche in forma cooperativa e non quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione) che si contraddistingue per lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico: questo significa sostanzialmente che la nuova impresa deve proporre prodotti o servizi che abbiano una forte matrice tecnologica e capaci di avere un impatto di cambiamento positivo nel settore in cui operano o intendono operare.
E’ evidente che in questa definizione sia fondamentale capire che cosa si intende per ‘innovativi’, cioè cosa sia l’innovazione, che non è semplicemente essere ‘una nuova società’: l’innovazione si sostanzia nell’introduzione nel mercato di un prodotto/servizio nuovo, o significativamente migliorato, capace di rispondere a un bisogno o di avere un impatto positivo ed essere riconosciuto come un ‘progresso’; l’innovazione può anche riguardare l’introduzione di nuovi processi, tecniche, organizzazione del lavoro, che abbattono i costi di produzione o aprono nuovi mercati. Si pensi semplicemente alla cosiddetta Industria 4.0: in essa si sta riversando e trova applicazione un enorme quantità di innovazione, poiché riguarda prodotti (ad es: nuovi macchinari, robotica, software); servizi (cloud computing, sistemi gestionali); processi e organizzazione del lavoro che dovranno essere ripensati in relazione a un nuovo modello produttivo e che possono essere ottimizzati grazie all’uso di apposito software.
La startup innovativa per poter essere riconosciuta come tale ed essere iscritta all’apposita sezione del Registro imprese deve anche rispettare una serie di requisiti pre-determinati, vediamo quali sono.
In primo luogo vi sono i requisiti cumulativi, ovvero dei requisiti devono essere tutti rispettati dalla costituenda startup.
Partiamo proprio dalla costituzione della startup: per essere iscritti al Registro delle imprese come startup innovativa, la società deve essere stata costituita legalmente da non più di 60 mesi, ovvero da non più di 5 anni, rispetto al momento della richiesta.
Oltre alla data di fondazione occorre parlare anche della sede principale della nuova realtà imprenditoriale: questa deve essere situata sul territorio italiano o comunque almeno una filiale deve essere presente nel nostro Paese, con la sede principale che potrebbe essere situata anche in un paese straniero appartenente al suolo economico europeo.
Sul fronte oggetto sociale occorre sottolineare come l’oggetto sociale esclusivo o prevalente deve essere quello relativo alla realizzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico: lo scopo deve essere solo ed esclusivamente il suddetto affinché si possa parlare di startup innovativa che opera in un determinato settore.
La legge disciplina anche l’aspetto della produttività: il valore della produzione annua non deve essere superiore alla cifra di cinque milioni di euro ed inoltre è richiesto che non vengano distribuiti utili.
Infine, nella prima parte dei requisiti essenziali di una start up, la legge spiega che questa non deve essere frutto di una fusione tra diverse imprese così come non devono derivare dalla scissione societaria oppure alla cessione di azienda o di ramo di azienda.
La startup innovativa deve quindi essere davvero una nuova realtà imprenditoriale e non essere frutto di operazioni (o escamotage) costruite ad hoc da aziende già esistenti per poter usufruire dei vantaggi assegnati alle startup innovative iscritte al Registro.
Questa è dunque la prima parte dei requisiti cumulativi per la realizzazione di una startup innovativa ma ne esistono anche degli altri che afferiscono alla determinazione dell’elemento ‘innovatività’ e che possono essere presenti in modo alternativo, ovvero è sufficiente che uno solo di essi sia soddisfatto.
Il primo requisito alternativo riguarda il team della startup. Il team deve essere formato da personale altamente qualificato: per almeno 1/3 i componenti devono possedere un dottorato di ricerca oppure per almeno 2/3 devono essere in possesso della laurea magistrale.
Il calcolo della percentuale di forza lavoro altamente qualificata deve essere eseguito “per teste”: qualsiasi lavoratore che percepisca un reddito di lavoro dipendente o sia un collaboratore retribuito può essere ricompreso nella forza lavoro rilevante ai fini della verifica della sussistenza del requisito in questione, anche i soci–amministratori purché siano retribuiti e gli stagisti purché retribuiti.
Il secondo requisito alternativo riguarda le ‘spese in ricerca e sviluppo‘, che deve corrispondere almeno al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione. Sono considerate spese R&D quelle relative alla sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso.
Sono naturalmente escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili.
L’ultimo requisito alternativo è che la startup sia in possesso (o depositaria o licenziataria) di un brevetto registrato, definito anche col termine di privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale; o che questa possieda i diritti relativi ad un programma software registrato presso il registro pubblico del software, ovvero sviluppi un prodotto che possa essere definito come tale.
Ora che abbiamo affrontato i requisiti che la startup deve avere è bene capire come procedere per fare in modo che si possa costituire la suddetta e ottenere i benefici previsti dal Governo mediante il DL Crescita 2.0.
Per prima cosa occorre dichiarare l’inizio di attività effettuando l’iscrizione nel registro delle imprese ma attenzione: in questo caso non deve essere sfruttato il modello standard ma occorre effettuare la registrazione presso la sezione speciale del Registro delle imprese.
Dal 20 luglio 2016 chi voglia in Italia costituire una società innovativa in forma giuridica di Srl (Spa e Sapa sono escluse), può farlo online e senza il coinvolgimento obbligatorio di un notaio.
Chi preferisce rivolgersi al notaio può naturalmente farlo; ma nel caso in cui la scelta più low cost abbia il sopravvento, oggi esiste la possibilità di costituire la propria startup in modo semplificato e a costo irrisorio con gli strumenti messi a disposizione online dalla PA. Basta andare alla pagina dedicata nel sito del Registro delle imprese di InfoCamere e seguire la procedura per ottenere la generazione dello Statuto e dell’Atto Costitutivo, documenti che solitamente redige il notaio e che servono obbligatoriamente per la costituzione della Srl.
(Si consiglia anche la consultazione della “Guida alla costituzione della startup con modello tipizzato”.)
Per chi volesse verificare il processo online (prima di registrarsi e accedere alla definitiva procedura) è possibile entrare attraverso il link “compila” anche senza registrazione e simulare il processo, che sembra essere piuttosto semplice e ben strutturato in campi dati corrispondenti ai vari elementi che gli atti (statuto e costitutivo) devono presentare.
La registrazione deve avvenire in maniera telematica, ovvero è necessario che tutti i documenti vengano inviati sul portale dove il team di esperti effettuerà il controllo adeguato a fare in modo che la piccola realtà imprenditoriale innovativa possa essere realizzata.
Si possono seguire due procedure: la prima si chiama ‘CREA LA STARTUP INSIEME ALLA TUA CAMERA DI COMMERCIO’ , si tratta di una procedura in cui è contemplato il coinvolgimento di una Camera di Commercio di riferimento a supporto dei neo-imprenditori nella stesura di Atto e Statuto, verificando la correttezza di quanto dichiarato e assolvendo ai successivi adempimenti obbligatori per loro conto, secondo quanto stabilito dall’art. 25 del CAD.
La seconda procedura invece chiamata ‘SE HAI ELEVATE COMPETENZE NORMATIVE (SENZA ASSISTENZA QUALIFICATA)’ prevede che l’imprenditore proceda in completa autonomia, con intervento della Camera di Commercio solo per la verifica e l’iscrizione al registro imprese, sezione speciale startup.
In entrambi i casi la procedura non può essere portata a termine completamente online, ma richiede ai fondatori di recarsi almeno una volta personalmente alla Camera di Commercio di riferimento.
A partire dal 22 giugno 2017, ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016, e del successivo Decreto direttoriale del 4 maggio 2017, le startup innovative costituite online possono ricorrere alla piattaforma dedicata anche per modificare il proprio atto costitutivo o il proprio statuto.
Questa è una parte fondamentale che deve essere conosciuta dagli imprenditori.
Ogni settimana, infatti, occorre inviare un report dettagliato alla Camera di Commercio affinché possano essere ottenuti dei dati che permettono di monitorare il giusto modo di procedere della stessa start up, che potrà quindi essere tenuta sotto controllo anche per quanto riguarda i requisiti essenziali e valutare se questi sono sempre rispettati oppure se vi sono variazioni che potrebbero rendere la situazione maggiormente complessa.
Il resoconto periodico è quindi fondamentale e quello complessivo deve essere inviato due volte all’anno, precisamente a giungo e dicembre.
La legge 12/2019, di conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 135/2018), in vigore dal 13 febbraio 2019, ha inoltre prescritto l’obbligo di aggiornare o confermare tramite la piattaforma informatica startup.registroimprese.it, il mantenimento dei requisiti richiesti per l’iscrizione al registro, almeno una volta all’anno. (maggiori info qui)
La previsione di un registro speciale per le startup nel Registro delle Imprese è pre-ordinato alla concessione di diversi vantaggi di natura fiscale e agevolazioni. Per esempio, hanno minori oneri di costituzione, le startup sono infatti esonerate da: pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese; pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio.
(rimane in piedi il pagamento dell’Imposta di Registro di 200 euro, dovuta per la registrazione fiscale degli atti all’Agenzia delle Entrate)
Tale esenzione opera fino al quinto anno di iscrizione nel Registro delle imprese.
L’esonero dal versamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria riguarda tutti gli atti posti in essere dalle startup innovative, successivi all’iscrizione nel registro delle imprese, quali anche gli aumenti di capitale agevolati.
Inoltre le startup possono godere dei seguenti vantaggi:
Si è parlato anche di diversi vantaggi fiscali che possono essere sfruttati da parte delle startup innovative iscritte al registro imprese, sezione speciale startup.
Un altro importante vantaggio derivante dall’iscrizione al suddetto Registro è la possibilità di accedere al Fondo Centrale di Garanzia, che permette, nel momento in cui si decide di procedere con l’avvio dell’impresa, la copertura (garanzia) da parte del Fondo stesso fino all’80% della somma di denaro che viene richiesta in prestito a una Banca. Si tratta quindi di danaro che la startup dovrà restituire, ma è importante sottolineare come difficilmente senza l’intervento del Fondo di Garanzia, una startup vedrebbe accolta una richiesta di prestito. Maggiori dettagli nel nostro articolo Fondo di Garanzia, funziona davvero?
Il prestito bancario non è l’unica modalità per finanziare la startup, anzi: la startup, è un impresa ad alto tasso di fallimento e deve pertanto trovare forme di finanza alternativa per essere portata avanti e che, sottolineiamo, non sono dipendenti dallo status di ‘startup innovativa iscritta al Registro delle Imprese’. (Fanno eccezione i fondi d’investimento di matrice pubblica Invitalia attraverso il bando Smart&Start e Invitalia Ventures che richiedono lo status di startup o pmi innovativa iscritta all’apposito Registro)
Queste fonti sono:
La startup innovativa non può ricevere, complessivamente, più di 15 milioni di euro di investimenti fiscalmente agevolabili pena la decadenza dal regime agevolativo.
Scopri di più nel nostro articolo Come finanziare la startup; equity, debito e crowdfunding
Abbiamo visto finora come in Italia l’ordinamento abbia inquadrato in una definizione e in determinati requisiti lo status di ‘startup innovativa’, che deve essere ‘certificata’ dall’iscrizione in un apposito Registro e a cui conseguono determinate agevolazioni.
Ma basta questo per essere e creare una startup? Quali sono altri elementi da tenere in considerazione?
Prima di avviare la tua startup, dovresti farti le seguenti domande:
Troverai risposte in questo articolo!
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31 Ottobre 2018